Spesso capita di far confusione tra detrazioni (IRPEF) e assegni famigliari (INPS) per i figli a carico, due mondi con regole diversi applicate ai stessi soggetti.
I R P E F
(Cosa sono le detrazioni? sono degli importi che abbassano le tasse calcolate sul reddito)
I figli possono essere a carico al 50% a ogni genitore, oppure al 100% al genitore con il reddito più alto (situazione con genitori coniugati).
Sono a carico i figli di qualsiasi età se il loro reddito personale è inferiore a 2.840,51 euro nell’anno (01/01 – 31/12).
Spetta un detrazione teorica di 950 - 1220 euro, però, l'importo effettivo varia a seconda del numero dei figli e del reddito annuo del genitore.
Dal 1.1.2019, i figli di età inferiore a 24 anni compiuti (quindi 23 anni e 364 giorni) sono a carico se il loro reddito è inferiore a 4.000 euro.
Nel caso di famiglie con più di tre figli, denominate "famiglie numerose", è riconosciuta un’ulteriore detrazione di 1.200,00 euro.
I N P S
spetta se il 70% dei redditi del nucleo familiare è dato dal lavoro dipendente.
Per percepire l'assegno per il nucleo familiare, dev’essere presentata la domanda online (qui trovate la guida su come fare https://consiglidipendenti.blogspot.com/2019/06/a-n-f-assegno-per-il-nucleo-familiare.html).
Sono a carico i figli fino a 18 anni.
Oltre i 18 anni, sono a carico solamente i figli se disabili.
Le famiglie con almeno 4 figli under 26 anni hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare anche per i figli dai 18 anni e fino ai 21 anni compiuti se:
- il maggiorenne è studente (universitario e non);
- oppure apprendista (in questo caso, nella domanda devono essere inseriti anche i redditi del figlio lavoratore).
Att.ne! è necessaria l'autorizzazione (richiesta tramite apposita domanda online) rilasciata dall'INPS per inserire i figli maggiorenni nella domanda.
Quote arretrate: è possibile richiederle fino a 5 anni addietro, al datore di lavoro presso il quale si lavorava nel periodo richiesto.
Oltre alle due casistiche appena indicate, esistono anche delle prestazioni corrisposte da altri enti:
C O M U N I
E' una prestazione riconosciuta dal proprio Comune ed pagata dall’Inps semestralmente, vincolata all’indicatore di situazione economica ISEE.
La domanda non va presentata all’Inps, ma deve essere presentata al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’Assegno al nucleo familiare (ANF). La domanda deve essere accompagnata da:
- autocertificazione dello stato di famiglia;
- situazione economica del nucleo familiare ISEE
I N A I L
Figli fino a 18 anni: a carico;
Fino a 21 anni: a carico se studente di scuola media superiore (da rinnovare annualmente);
Fino a 26 anni: a carico se studente universitario "in corso" (da rinnovare annualmente).
La richiesta di riconoscimento dei figli:
- dev'essere presentata tramite un ufficio Patronato alla sede INAIL competente;
- si deve allegare documentazione che attesti l'iscrizione e la frequenza dei figli alla scuola media superiore/università.
Quote arretrate: possono essere richieste fino a 5 anni
(articolo aggiornato al 18.06.2019)
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