I GIORNI ROSSI SUL CALENDARIO



Le domeniche e le festività, segnate in rosso sul calendario, sono giornate in cui generalmente si ha il diritto di astenersi dal lavoro.

Non sono però giorni di riposo assoluto, potreste quindi dover lavorare mentre tutti sono a casa, ma in questo caso:
- tutte le ore di lavoro vi saranno pagate con un importo più alto, a seconda di quanto indicato nei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro;
- nel caso sia una festività, vi sarà pagata comunque una giornata lavorativa in aggiunta a quelle previste nel mese.

Le Festività sono:
1 gennaio
6 gennaio
Pasquetta
25 aprile
1 maggio
2 giugno
15 agosto
1 novembre
4 novembre: Unità Nazionale
8 dicembre
25 dicembre
26 dicembre
Santo Patrono

Se le festività cadono di domenica, sono sempre pagate come una giornata di lavoro (in alcuni casi viene pagata la giornata media settimanale, ad esempio se lavorate 37 ore settimanali su 6 giorni, verrano pagate 6,16 ore ossia 37 diviso 6).

Se le festività cadono nel vostro giorno di riposo, diverso dalla domenica, di solito non sono pagate in aggiunta nel mese.

CASI PARTICOLARI

Il 4 novembre è l’unica festività che viene sempre spostata alla domenica, quindi dovrete lavorare, le ore lavorate saranno pagate allo stesso modo di quelle normali, ma vi sarà pagata anche una giornata in più nel mese.

Nei contratti a chiamata non vengono pagate le giornate di festività perché non è previsto un vero e proprio orario settimanale.

Nella maggior parte dei CCNL artigiani è previsto che le festività di sabato e domenica invece di essere pagate vengano aggiunte alle ore di permesso.

EX FESTIVITA’

Esistono anche quattro EX FESTIVITA’ (o festività soppresse):
19 marzo (San Giuseppe)
5 maggio (Ascensione)
26 maggio (Corpus Domini)
29 giugno (SS Pietro e Paolo)

In questi giorni dovrete lavorare, però in cambio vi verrà riconosciuta una giornata di permesso, da utilizzare quando meglio credete.
ATT. NE! Il vostro datore di lavoro potrebbe anche decidere di pagarvi queste giornate, invece di farvi stare a casa o riconoscervi ulteriori permessi.

(aggiornato il 05.07.2019)

Commenti